POLIZZA DONAZIONE

COPERTURA
la Compagnia indennizzerà l’Assicurato:
– contro il rischio inerente all’obbligo di restituzione dell’Immobile al Legittimario a norma dell’art. 563 c.c., ove l’Assicurato abbia acquistato l’Immobile dal Donatario o da qualsiasi successivo acquirente,
– contro il rischio di cancellazione dell’ipoteca gravante sull’Immobile, in base all’art. 561 c.c., in seguito alla restituzione dell’Immobile al Legittimario, a norma dell’art. 563 c.c., ove l’Assicurato sia creditore ipotecario con diritto di ipoteca sull’Immobile.

Ai fini della presente Polizza, i termini e le espressioni sotto riportate avranno il seguente significato
­Assicurato: (i) qualsiasi proprietario pro tempore dell’Immobile, che lo abbia acquistato dal Donatario o da qualsiasi successivo acquirente dello stesso; e (ii) qualsiasi creditore ipotecario (“Creditore Ipotecario“), titolare del diritto di ipoteca sull’Immobile concesso volontariamente da chi è o fosse stato Assicurato di cui al (i). Si precisa pertanto che in ogni dato momento potrebbero esserci più Assicurati: ossia il proprietario pro tempore dell’Immobile, che lo abbia acquistato dal Donatario (o qualsiasi successivo acquirente dello stesso), nonché il Creditore Ipotecario come sopra definito. Assicurato non sarà in ogni caso il Donatario o un creditore ipotecario con diritto di ipoteca sull’Immobile concessa dal Donatario.