Art. 4 Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122
Garanzia fideiussoria
1. All’atto della stipula di un contratto che abbia come finalita’ il trasferimento non immediato della proprieta’ o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalita’, ovvero in un momento precedente, il costruttore e’ obbligato, a pena di nullita’ del contratto che puo’ essere fatta valere unicamente dall’acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall’articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalita’ stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprieta’ o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e’ pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche’ i contributi pubblici gia’ assistiti da autonoma garanzia.
2. Per le societa’ cooperative, l’atto equipollente a quello indicato al comma 1 consiste in quello con il quale siano state versate somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l’assegnazione in proprieta’ o l’acquisto della titolarita’ di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa.
Nota all’art. 2: – Si riporta il testo dell’art. 1938 del codice civile: «Art. 1938 (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali). – La fideiussione puo’ essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito.».
Assicurazione dell’immobile
1. Il costruttore e’ obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprieta’ a pena di nullita’ del contratto che puo’ essere fatta valere solo dall’acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
Dispositivo dell’art. 1669 Codice Civile
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata(1), se, nel corso di dieci anni dal compimento(2), l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione(3), rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina(4) o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa(5), purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta(6).
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
Contenuto del contratto preliminare
Testo in vigore dal: 16-3-2019
1. Il contratto preliminare ed ogni altro contratto che ai sensi dell’articolo 2 sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprieta’ o di altro diritto reale su un
immobile oggetto del presente decreto ((devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata))